Se la norma prescrive l’insostituibilità del farmaco biologico con uno similare a maggior ragione questo deve valere con riferimento a un farmaco tradizionale
Sanzionato ente che su piattaforma rese di semplice rilevazione la conoscibilità del dato riguardante lo stato di salute degli utenti
11/11/2023 n. 28385 - Cassazione civile sez. I
In tema di violazioni della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, il Garante per la protezione di questi ultimi può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie anche ad autorità pubbliche e/o organismi pubblici.
E' ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
16 /10/ 2023 n. 28727 - Cassazione Civile, sez. I
In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.»
L'infermiera chiama il marito della paziente che si è sottoposta ad interruzione gravidanza
11/10/2023 n. 28417 - Cassazione Civile sez. I, ordinanza
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità, entro i limiti previsti dalla legge, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Fisioterapista ha errato la terapia ma il paziente non è stato aderente alle prescrizioni. Ridotto il danno per il poliambulatorio
22/09/2023 n. 2751 - Cassazione civile sez. III
Un poliambulatorio veniva condannato per una errata manovra del proprio fisioterapista effettuata a domicilio del paziente. Quest’ultimo però non si era dotato degli strumenti consigliati dal medico per provvedere alla riabilitazione. Il risarcimento viene ridotto.
Ritardo diagnostico quale risarcimento. Il decalologo della cassazione
19/09/2023 n. 26851 - Cassazione Civile sez. III
Vivere in modo peggiore, sul piano dinamico-relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, rappresenta un danno biologico (differenziale).
Farmaci oppiacei, in lista di trasparenza solo dopo verifica di sicurezza dello switch
18/07/2023 n. 12141 - Tar Lazio Sezione Terza Quater
Non può poi ritenersi che l’apposizione della clausola di non sostituibilità, afferma la sentenza, possa essere considerata la modalità con la quale si eliminano tutte le criticità sopra evidenziate, perché così facendo si trasformerebbe l’eccezione (e cioè l’apposizione della clausola di non sostituibilità) nella regola.
Dati anonimizzati estratti dalle cartelle cliniche dei medici di medicina generale. Il chiarimento del Garante per la protezione dei dati (doc. web n. 9913795)
01/06/2023 n. 226 - Garante per la protezione dati personali
I MMG in quanto titolari del trattamento dei dati personali, relativi alla salute dei propri pazienti in particolare per finalità di cura sono tenuti a trattarli in conformità alle specifiche disposizioni del Regolamento, del Codice e dei rilevanti provvedimenti in materia (art. 9, par. 2, lett. h), par. 3 del Regolamento e provv. del Garante recante Chiarimenti sull’applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario del 7 marzo 2019 doc. web 9091942)
Rissa in sala operatoria e il paziente esce con una pinza nella pancia. Medici e infermieri condannati per danno erariale
13/03/2023 n. 74 - Corte dei Conti Toscana
Nel corso di un’operazione si avvicendarono due turni d’infermieri. Erano anche presenti in sala operatoria per tutta la durata dell’intervento due infermiere tirocinanti a fini di formazione che furono giudicati estranei ai fatti in quanto semplici spettatori.
All’inizio dell’operazione vennero contate le garze e 7 set chirurgici ma non il numero globale dei ferri.
legittime le linee guida per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2
09/02/2022 n. 946 - Consiglio di Stato sez. terza
La circolare impugnata non violi in alcun modo il principio di precauzione, ma anzi ne costituisca applicazione, fondandosi sulla valutazione in sede istruttoria di tutti i dati scientifici disponibili,